Con Sentenza n. 26769 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della legittimità dell'anatocismo.
Per anni si è dibattuto sul tema della capitalizzazione composta degli interessi bancari post delibera CICR 09/02/2000. La tesi filobancaria ha sin da sempre sostenuto la non necessarietà di una specifica pattuizione per l'adeguamento dei contratti bancari ritenendo sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale. Al contrario gli utenti preferiscono supportare la tesi per la quale la mera comunicazione in GU dell'adozione del regime finanziario anatocistico post 30/06/2000 sia insufficiente prevedendo la necessarietà di una specifica sottoscrizione.
I primi, infatti, sostengono che il passaggio dal regime pre 2000 al regime post 2000 non comporterebbe di per sè un peggioramento delle condizioni contrattuali, in quanto nella prassi, nel periodo precedente al 30/06/2000, solo gli interessi passivi venivano capitalizzati trimestralmente mentre quelli attivi in genere venivano capitalizzati ad anno (o 6 mesi). Stando a quanto indicato nella Delibera CICR del 09/02/2000 la mancanza del peggioramento delle condizioni non farebbe scattare l'obbligo di sottoscrivere specificamente la clausola di capitalizzazione composta degli interessi.
I secondi, invece, sostengono che l'adozione dell'anatocismo per il periodo successivo al 30/06/2000 sia una condizione peggiorativa rispetto al regime naturale precedente che sarebbe stato quello della capitalizzazione semplice e per tale motivo a pena di nullità sarebbe necessaria la specifica pattuizione.
La Cassazione con la Sentenza n. 26769 del 2019 ha ritenuto necessaria la specifica pattuizione, circa l'adozione del regime dell'interesse composto, pronunciandosi in favore degli utenti poichè se prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 09/02/2000 "la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce lla nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto."
La conseguenza, in termini operativi, è il ricalcolo di tutti gli interessi, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione. Finanziariamente ciò significa che gli interessi vengono ricalcolati senza la capitalizzazione trimestrale degli stessi comportando un vantaggio per l'utente.
In allegato la Sentenza.
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